CHE COS’È L’INCAPACITÀ GIUDIZIARIA E IN COSA CONSISTE
In questo post spieghiamo cos’è l’incapacità giudiziaria o incapacità giudiziaria e in cosa consiste passo dopo passo.
1. Cos’è l’interdizione giudiziaria e in cosa consiste?
L’inabilitazione è il canale giuridico previsto per quei casi in cui malattie persistenti o carenze di natura fisica o psichica impediscono alla persona di governarsi, con l’obiettivo di tutelare gli interessi e i diritti della persona incapace, sia a livello personale che patrimoniale.
È regolato dall’articolo 199 del Codice Civile e dagli articoli 756 e seguenti della LEC.
2. Chi può richiedere la disabilità di una persona?
Sono diverse le persone che hanno il diritto di avviare il procedimento di inabilitazione giudiziaria nei confronti o contro una persona per motivi di salute mentale o di autorità ad agire.
- Il coniuge o i discendenti.
- Gli ascendenti o i fratelli del presunto incapace.
- Il Pubblico Ministero può promuovere la dichiarazione se i predetti soggetti non esistono o non ne hanno fatto richiesta.
- Chiunque ha il diritto di denunciare i fatti alla Procura della Repubblica. Le autorità e i pubblici ufficiali che, per ragione della loro posizione, vengono a conoscenza dell’esistenza di una possibile causa di inabilitazione in una persona, devono informare la Procura della Repubblica.
Tuttavia, quanto sopra, l’inabilitazione dei minori, può essere promosso solo da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
3. Qual è la procedura per l’interdizione giudiziaria
La persona presunta incapace può comparire nel processo con la propria difesa e rappresentanza. Se non lo faranno verranno difesi dalla Procura della Repubblica , purché questa non sia stata il promotore del procedimento. Altrove verrà nominato un difensore giudiziario. Nel procedimento, il giudice sentirà i parenti più prossimi del presunto incapace, lo esaminerà egli stesso e concorderà le perizie necessarie o pertinenti in relazione alle pretese del presunto incapace e alle altre misure previste in questo processo di incapacità giudiziaria .
Una volta tenuta l’udienza verrà emessa la sentenza che dichiara l’inabilitazione o l’incapacità civile giudiziaria.
4. La Sentenza che dichiara l’incapacità di agire
La pena determinerà la portata e i limiti di questa, nonché il regime di tutela o tutela a cui dovrà essere sottoposto l’incapace. Può anche decretare la reclusione dell’incapace nel centro corrispondente in questione, ma tale reclusione sarà decretata solo in considerazione delle circostanze specifiche che si verificano nel caso. Il giudice stabilirà, a seconda dei casi, per la tutela della persona e dei beni dell’incapace, la tutela, la curatela o il difensore giudiziale.
5. Come reintegrare la capacità civile
La sentenza di inabilitazione non impedirà che, qualora si verifichino nuove circostanze, possa essere avviato un nuovo processo volto ad annullare o modificare la portata dell’inabilitazione già accertata. La sentenza emessa dovrà pronunciarsi sull’annullamento o meno dell’inabilitazione, ovvero sulla mortificazione della sua estensione e dei suoi limiti. La legittimazione ad avviare nuovamente la procedura di reintegrazione della capacità civile corrisponde:
- – Al coniuge dell’incapace o a chiunque si trovi in una situazione di fatto analoga.
- – Ai discendenti.
- – Agli ascendenti.
- – Ai fratelli della persona incapace.
- – A chi esercita la tutela o ha in cura la persona incapace
- – Al Ministero delle Finanze.
- – L’incapace stesso , il quale deve ottenere espressa autorizzazione giudiziale ad agire egli stesso nel processo, qualora fosse stato privato, nella sentenza di inabilitazione, della capacità di comparire in giudizio.
Se la reintegrazione della capacità o la modifica della portata dell’incapacità fossero richieste nei confronti di un minore incapace, la legittimazione spetterebbe solo a chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
6. Cos’è la tutela?
La tutela è disciplinata dagli articoli 222 e seguenti del Codice Civile ed è un istituto giuridico il cui scopo è la custodia e la tutela della persona e dei beni dell’incapace. La tutela è una conseguenza di un processo di inabilitazione.
7. Il tutore dell’invalido civile
Il tutore è il rappresentante del minore o della persona incapace, salvo per quegli atti che può compiere da solo, o per espressa disposizione di legge o per sentenza di incapacità. Possono essere tutori tutte le persone che esercitano pienamente i loro diritti civili e che non presentano alcuna delle cause di incapacità stabilite dalla legge.
Possono essere tutori anche le persone giuridiche che non hanno uno scopo di lucro e i cui scopi includono la tutela dei minori e delle persone incapaci. Per la nomina del tutore saranno preferite le seguenti persone:
- A quello designato dal curato stesso, ai sensi del secondo comma dell’art
- Al coniuge che vive con il reparto.
- Ai genitori.
- Alla persona o alle persone da loro designate nelle loro ultime volontà e nel testamento.
- Al discendente, ascendente o fratello designato dal giudice.
8. Persone sottoposte a tutela
Le persone che saranno sottoposte a tutela sono le seguenti:
- Minori non emancipati che non sono sotto la potestà genitoriale.
- L’incapace, quando la sentenza lo ha stabilito.
- Coloro che sono soggetti alla potestà genitoriale estesa, quando cessa, salvo che sia opportuna la tutela.
- Minori che si trovano in una situazione di impotenza .
9. Obblighi del tutore in incapacità giudiziaria
Il tutore ha l’obbligo di custodire il tutore e, in particolare:
- Per fornirgli il cibo.
- Educare il minore e fornirgli una formazione completa.
- Promuovere l’acquisizione o il recupero delle capacità del reparto e la loro migliore integrazione nella società.
- Informare annualmente il giudice sulla situazione del minore o dell’incapace e rendere conto annuale della sua amministrazione.
Il tutore è l’amministratore legale dei beni del tutore ed è tenuto ad esercitare tale amministrazione con la diligenza del buon padre. È tenuto a fare un inventario dei beni del reparto entro il termine di sessanta giorni , a decorrere dal giorno in cui ha preso possesso della sua carica, nonché un inventario su base annuale.
Il Giudice può stabilire, nel provvedimento con cui viene istituita la tutela, le misure di sorveglianza e controllo che ritiene opportune, a vantaggio del tutelato. Può anche imporre al tutore di riferire sulla situazione del minore o dell’incapace e sullo stato dell’amministrazione. La tutela sarà esercitata sotto il controllo della Procura della Repubblica, che agirà d’ufficio o su richiesta di qualunque interessato. In qualsiasi momento potete chiedere al tutore di informarvi sulla situazione del minore o della persona incapace e sullo stato dell’amministrazione della tutela.
10. Autorizzazione Giudiziaria alla Vendita della Persona Disabile
La legge richiede la previa autorizzazione giudiziale per alcuni atti del tutore, tra i quali segnaliamo:
- Collocare il reparto in una struttura di salute mentale o di educazione o formazione speciale.
- Alienare o gravare beni immobili, stabilimenti commerciali o industriali, oggetti preziosi e valori mobiliari di minori o incapaci, ovvero stipulare contratti o compiere atti che abbiano natura dispositiva e suscettibili di registrazione. È esclusa la vendita di diritti di opzione di sottoscrizione di azioni.
- Rinunciare ai diritti, nonché scendere a compromessi o sottoporsi ad arbitrato su questioni in cui il tutore è interessato.
- Accettare senza beneficio d’inventario qualsiasi eredità, o ripudiarla o ripudiarne le liberalità.
- Effettuare spese straordinarie sulla proprietà.
- Promuovere un’azione legale per conto di coloro che sono sottoposti a tutela, tranne che per questioni urgenti o di piccola entità.
- Locare beni per un periodo superiore a sei anni.
- Dare e prendere in prestito denaro.
- Disporre gratuitamente dei beni o dei diritti del reparto.
- Cedere a terzi i crediti che il tutelato ha nei suoi confronti, ovvero acquisire a titolo oneroso (pagando un prezzo) i crediti di terzi nei confronti del tutelato.
Prima di autorizzare o approvare alcuno di tali atti, il Giudice sentirà la Procura della Repubblica e il reparto, se ha compiuto i dodici anni o lo ritenga opportuno, e otterrà le relazioni richieste o ritenute pertinenti. Il tutore ha diritto alla remunerazione , purché il patrimonio della tutela lo consenta. Spetta al Giudice fissare l’importo e le modalità di riscossione , per il quale terrà conto del lavoro da svolgere e del valore e della redditività del bene, assicurando per quanto possibile che l’importo del compenso non scendono al di sotto del 4% o superano il 20% del reddito netto del patrimonio.
11. Quando termina la tutela
Esistono diverse circostanze in cui la tutela cessa e la posizione di tutore non viene mantenuta:
- Quando il minore compie il diciottesimo anno di età, salvo che non sia stato precedentemente incapace giudizialmente.
- Per l’adozione del reparto minore.
- A causa della morte della persona sotto tutela.
- Per la concessione al minore del beneficio della maggiore età.
- Quando abbia origine da privazione o sospensione della potestà genitoriale, il titolare di questa la recupera.
- Quando viene emessa la decisione giudiziale che pone fine all’inabilitazione, ovvero che modifica la sentenza di inabilitazione in forza della quale la tutela è sostituita dalla tutela.
Il tutore, cessate le sue funzioni, deve rendere davanti al giudice un motivato resoconto generale della sua amministrazione.